mercoledì 20 maggio 2020

Utilità: Coronavirus: Decreto Rilancio, cosa cambia per i disabili

Articolo ©fodazionesereno.org

Il DL Rilancio è stato approvato qualche giorno fa e dovrà traghettare l’Italia e gli italiani nei prossimi mesi con misure e riaperture ad hoc per contrastare l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus. Alcune delle misure contenute nelle oltre 420 pagine del decreto legge, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 14 maggio, riguardano i disabili.

Si parte dal primo articolo, al comma 4, dove si legge che “le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale”. Piani di assistenza territoriale messi in atto con la collaborazione dei medici generali e dei pediatri per fornire un “monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento precoce”.

Le misure del decreto legge Rilancio che riguardano disabili sono contenute in un paio di articoli. Il numero 9 proroga le ricette dei farmaci di fascia A di 30 giorni e se la ricetta non è stata utilizzata di 60, mentre il numero 10 estende la durata dei piani terapeutici includendo anche ausili e protesi per le persone con disabilità.

L’articolo 75 riguarda i congedi parentali, già previsti dal Cura Italia, che sono prolungati di 15 giorni: quindi diventano 30 e sono fruibili fino al 31 luglio 2020, come si legge nel comma che di fatto modifica gli articoli 23 e 25 relativi ai congedi dei dipendenti: “Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa”. 

Nello stesso articolo si leggono chiarimenti sul bonus babysitter, il cui valore passa dai 600 ai 1200 euro e potrà anche essere usufruito per “centri estivi e altri servizi integrativi per l’infanzia”. Bonus che passa da 1000 a 2000 euro se i genitori lavorano nel settore sanitario. 

L’articolo successivo, il numero 76, disciplina i permessi retribuiti. Aumentano i giorni di permesso previsti già dal Cura Italia e dalla legge 104, per i lavoratori con disabilità o per i lavoratori che assistono persone con disabilità: dodici giorni che si sommano ai sei già concessi e si arriva dunque a una quota di 18 giorni usufruibili nei mesi di maggio e giugno.

L’articolo 77 riguarda, invece, il periodo di sorveglianza riconosciuto ai lavoratori nel settore pubblico e privato in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104. I lavoratori, cioè, che hanno una condizione di rischio legata a immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita. Per loro l’assenza dal posto di lavoro è equiparata a un ricovero ospedaliero e questo periodo viene esteso fino al 31 luglio 2020. A questi lavoratori viene richiesto, nel caso abbiano una grave disabilità: un verbale di handicap che indichi il grado di gravità, una prescrizione dalle autorità competenti e del medico d’assistenza. Nel caso l’immunodepressione sia legata a terapie oncologiche: il verbale senza connotazione di gravità, il grado di rischio legato all’immunodepressione o a terapie oncologiche, la prescrizione delle autorità competenti e del medico. 

Il successivo articolo disciplina l’accumulo di indennità e chiarisce un dubbio che molti disabili avevano dopo la pubblicazione del decreto Cura Italia: a chi spetta l’assegno ordinario di invalidità può usufruire comunque dei 600 euro di bonus.

L’articolo 87 è dedicato al REM, il Reddito di Emergenza, erogato dall’INPS e riconosciuto per le famiglie che al momento della presentazione della domanda sono residenti in Italia, hanno avuto un reddito familiare inferiore al REM spettante, hanno un patrimonio familiare per il 2019 inferiore ai 15mila euro. 

Il REM non è compatibile se nella famiglia uno dei componenti ha percepito o percepisce una delle indennità previste nei decreti precedenti al DL Rilancio, è incompatibile con il reddito di cittadinanza, e non possono presentare la richiesta per il REM le persone che già hanno una pensione diretta o indiretta (per esempio la pensione di reversibilità).

Ogni quota del REM ammonta a 400 euro. 

Infine, l’articolo 111 è il primo del già citato Titolo IV, dedicato alle famiglie e disabilità, e disciplina l’Assistenza e i servizi per la disabilità. Citati dal premier Giuseppe Conte, il DL Rilancio ha delle misure specifiche e dedicate alle persone con disabilità. Nel primo comma si legge l’aumento di 90 milioni del Fondo per le non autosufficienze di cui 20 milioni sono adibiti per la realizzazione di progetti per la vita indipendente. Il secondo comma aumenta le casse del Fondo Dopo di Noi incrementando le casse di 20 milioni. Il terzo istituisce un nuovo fondo ad hoc per le persone con disabilità: il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità con l’obiettivo di garantire “una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020”.

Chiara Laganà

Fonti: Disabili.com, Handylex, Osservatorio Malattie rare

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