martedì 28 giugno 2022

Informazioni

Vi informiamo che come Associazione possiamo fornirvi informazioni  in riferimento all'amministratore di sostegno 



Utilità: L'amministratore di Sostegno

Secondo la Legge, l'amministratore di sostegno è una figura istituita con il compito di assistere e sostenere quei soggetti deboli che per patologie fisiche e/o psichiche non sono in grado di provvedere – in maniera temporanea o permanente – ai propri interessi economici, patrimoniali e di cura della persona.

Può trattarsi di una persona sia interna che esterna al nucleo familiare.

L'attività svolta dall'amministratore di sostegno è normalmente a titolo gratuito. Tuttavia, il Giudice tutelare può decidere di attribuirgli un'indennità come rimborso spese.

L'incarico ha una durata temporanea (con eventuale proroga prima della scadenza) o a tempo indeterminato (qualora l'amministratore di sostegno sia un coniuge o un convivente)

La procedura di amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro Ordinamento con la legge n. 6 del 2004 con l'obiettivo di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

In relazione alla prassi giurisprudenziale questa procedura è stata applicata principalmente nei confronti degli anziani in caso di gestione dei beni patrimoniali, mobili e immobili, compresa la riscossione della pensione, la manifestazione del consenso informato alla somministrazione di cure e di terapie, specie in relazione a malattie tipiche della condizione senile.

L'amministratore di sostegno è una misura che tutela coloro i quali, pur non versando in condizioni di infermità tali da richiedere una pronuncia di interdizione o di inabilitazione, sono affetti da forme di disabilità fisica o di disagio psichico che ostacolano il pieno esercizio dei propri diritti e impediscono di curare i propri interessi.

Il presupposto risiede nella mancanza di autonomia a causa di una qualsiasi infermità o menomazione psicofisica, anche parziale o temporanea, che renda il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi (art. 404 Codice Civile).

L'istituto si rivolge a chiunque abbia bisogno di essere protetto nel compimento degli atti della vita civile, quindi anche agli anziani, ossia a chiunque si trovi in difficoltà nell'esercizio dei propri diritti, permettendogli, così, una reale autodeterminazione e riappropriazione della propria vita.

Ad esempio, può essere nominato un amministratore di sostegno ad una persona in età avanzata che, seppure sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, si trovi impossibilitata nell'espletamento autonomo delle funzioni della vita quotidiana.

La scelta dell'amministratore può avvenire da parte dell'interessato, anche in previsione della propria futura incapacità e da parte del Giudice, in mancanza di indicazione da parte dell'interessato o in presenza di gravi motivi.

Per quanto attiene il procedimento, la domanda, che assume la forma del ricorso può essere proposto al Giudice:

  • dall'interessato;
  • dai soggetti indicati dall'art. 417 del Codice Civile;
  • dai responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona (art. 406 Codice Civile).

Il richiedente nel ricorso deve evidenziare in dettaglio le motivazioni della richiesta. Occorre specificare, ad esempio, ciò che il beneficiario è ancora in grado di compiere autonomamente e in cosa invece necessita di assistenza.Il Giudice provvede alla nomina con Decreto.

l beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore.

Il Giudice deve sentire personalmente l'interessato e tenere conto, compatibilmente con le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa (art. 407 Codice Civile.)

Gli atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore in violazione della legge o delle prescrizioni del Giudice sono annullabili.

Dunque attenzione: la persona che ha un amministratore di sostegno non è una persona che non può o non sa esprimere la propria volontà. L'amministratore è una semplice figura che l'aiuta e la sostiene nei bisogni quotidiani, ma giuridicamente non si sostituisce ad essa.


Disabilità e lavoro

Disabili+

L’articolo 10, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, modificando l’art. 13, legge 12 marzo 1999, n. 68, ha introdotto novità in merito agli incentivi per l’assunzione di lavoratori con disabilità, che trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2016 ( circolare INPS 13 giugno 2016, n. 99 ).

L’incentivo economico, si applica esclusivamente alle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
  • lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle indicata al punto precedente;
  • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

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