Secondo la Legge, l'amministratore di sostegno è una figura istituita con il compito di assistere e sostenere quei soggetti deboli che per patologie fisiche e/o psichiche non sono in grado di provvedere – in maniera temporanea o permanente – ai propri interessi economici, patrimoniali e di cura della persona.
Può trattarsi di una persona sia interna che esterna al nucleo familiare.
L'attività svolta dall'amministratore di sostegno è normalmente a titolo gratuito. Tuttavia, il Giudice tutelare può decidere di attribuirgli un'indennità come rimborso spese.
L'incarico ha una durata temporanea (con eventuale proroga prima della scadenza) o a tempo indeterminato (qualora l'amministratore di sostegno sia un coniuge o un convivente)
La procedura di amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro Ordinamento con la legge n. 6 del 2004 con l'obiettivo di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
In relazione alla prassi giurisprudenziale questa procedura è stata applicata principalmente nei confronti degli anziani in caso di gestione dei beni patrimoniali, mobili e immobili, compresa la riscossione della pensione, la manifestazione del consenso informato alla somministrazione di cure e di terapie, specie in relazione a malattie tipiche della condizione senile.
L'amministratore di sostegno è una misura che tutela coloro i quali, pur non versando in condizioni di infermità tali da richiedere una pronuncia di interdizione o di inabilitazione, sono affetti da forme di disabilità fisica o di disagio psichico che ostacolano il pieno esercizio dei propri diritti e impediscono di curare i propri interessi.
Il presupposto risiede nella mancanza di autonomia a causa di una qualsiasi infermità o menomazione psicofisica, anche parziale o temporanea, che renda il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi (art. 404 Codice Civile).
L'istituto si rivolge a chiunque abbia bisogno di essere protetto nel compimento degli atti della vita civile, quindi anche agli anziani, ossia a chiunque si trovi in difficoltà nell'esercizio dei propri diritti, permettendogli, così, una reale autodeterminazione e riappropriazione della propria vita.
Ad esempio, può essere nominato un amministratore di sostegno ad una persona in età avanzata che, seppure sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, si trovi impossibilitata nell'espletamento autonomo delle funzioni della vita quotidiana.
La scelta dell'amministratore può avvenire da parte dell'interessato, anche in previsione della propria futura incapacità e da parte del Giudice, in mancanza di indicazione da parte dell'interessato o in presenza di gravi motivi.
Per quanto attiene il procedimento, la domanda, che assume la forma del ricorso può essere proposto al Giudice:
- dall'interessato;
- dai soggetti indicati dall'art. 417 del Codice Civile;
- dai responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona (art. 406 Codice Civile).
Il richiedente nel ricorso deve evidenziare in dettaglio le motivazioni della richiesta. Occorre specificare, ad esempio, ciò che il beneficiario è ancora in grado di compiere autonomamente e in cosa invece necessita di assistenza.Il Giudice provvede alla nomina con Decreto.
l beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore.
Il Giudice deve sentire personalmente l'interessato e tenere conto, compatibilmente con le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa (art. 407 Codice Civile.)
Gli atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore in violazione della legge o delle prescrizioni del Giudice sono annullabili.
Dunque attenzione: la persona che ha un amministratore di sostegno non è una persona che non può o non sa esprimere la propria volontà. L'amministratore è una semplice figura che l'aiuta e la sostiene nei bisogni quotidiani, ma giuridicamente non si sostituisce ad essa.
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